Skip to main content

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro



Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020.

Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB
Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”
Adottata il 19 marzo 2020
[...]
1.2 Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.

4.  Contesto lavorativo 
•  Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?

Nel caso di specie, è particolarmente pertinente l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.

• Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?

La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.

•  Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?

I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.

•  Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?

I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.

#lavoro #amministratoredelpersonale #humanresources #protezionedati #privacy

Comments

Popular posts from this blog

Samsung, LG, Apple ... per molti di noi basta Zopo ...

Spesso ci si lascia trascinare dalle campagne di marketing, lasciando che queste offuschino la nostra capacità di giudizio. Questo gioca 2 volte a nostro sfavore: 1) a causa della sindrome da Geek, ci facciamo andare bene caratteristiche che non sono realmente innovative; 2) spendiamo i nostri soldi in modo non sempre coerente con le nostre esigenze. Un giro su questo sito ( www.zopomobile.it ) e sui diversi modelli proposti, può farci risparmiare un po' di soldi con, tutto sommato, poche rinunce. Direte voi: ma la qualità e l'innovazione delle Big non sono paragonabili . Allora io vi rispondo: ma il baraccone che sta mettendo su Samsung per poi cercare di venderci il Galaxy S4 con un processore 4 core quando qualcuno, nel mondo, allo stesso prezzo, avrà la versione octa core, non è indegno? Oppure i "re-styling" di Apple che aggiunge un centimetro di lunghezza all' iPhone 4s e lo rivende come "nuovo" ... valgono i 700 eu...

Telemarketing, call center e regole disattese

Oggi mi sono imbattuto in questa notizia . I Call center potranno, se passa questo emendamento, contare su un'ulteriore proroga (si veda il comma 6) del famigerato decreto (poi convertito in legge) che a febbraio 2009 concesse l'uso dei dati personali per attività di teleselling fino al dicembre 2009 introducendo questo articolo: "1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005". Eppure nel marzo del 2009 il Garante, proprio per far fronte a quella cha aveva definito come una “selvaggia aggressione”, aveva promulgato un ulteriore provvedimento sfruttando i poteri riconosciuti alle autorità amministrative...