Skip to main content

IL BEL 'PAESONE' COSTRINGE IL GARANTE A METTERE DEI PALETTI ALL'ATTIVITA' DI INQUIRY SELVAGGIO IN AMBITO BANCARIO

Scorrendo il provvedimento del 12 maggio (prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario) e le motivazioni che hanno spinto l’Ufficio del Garante ad adottare un simile provvedimento, sembra di ritornare improvvisamente alla prima metà del secolo.
Precisamente, sembra di ritornare a quando le rivelazioni degli adolescenti nel segreto del confessionale venivano riferite ai genitori affinchè adottassero le opportune “contromisure” educative.
In una delle occasioni oggetto di reclamo al Garante, un cittadino (provvedimento del 28 maggio 2009) ha lamentato l'illecita comunicazione al proprio padre, di informazioni bancarie a sé riferite da parte della filiale di Intesa SanPaolo. Tale comunicazione sarebbe avvenuta a seguito della convocazione del padre dell’interessato presso l'istituto bancario – per il tramite della polizia municipale del comune di residenza –, il quale, "messo a conoscenza di una grave situazione debitoria in capo al figlio, con tanto di indicazioni di cifre di scoperto e del dettaglio di tutti i movimenti del CC in oggetto", provvedeva a pagare i titoli in scadenza.
Per non parlare dell’uso (se vogliamo ancora più grave) che in alcuni casi è stato fatto delle informazioni assunte con indebito accesso e poi utilizzate per scopi personali.
Sul punto, il Garante, nel provvedimento, relaziona che: “Con istanze rivolte all'Autorità, numerosi interessati hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza che dati personali a loro riferiti (in specie, informazioni bancarie), conservati nei data base di alcune banche con le quali avevano instaurato rapporti contrattuali, erano stati oggetto di indebito accesso, verosimilmente da parte di alcuni dipendenti, i quali, successivamente, li avrebbero comunicati a terzi che li avrebbero utilizzati per scopi personali e, segnatamente, in vista di una loro produzione in giudizio (di norma, in separazioni giudiziali e procedure esecutive, in particolare, in pignoramenti presso terzi)”.
Questo quadro ha indotto il Garante a procedere con un approfondimento, consistente nell’allestimento di un questionario e nella sua sottoposizione a soggetti appartenenti all’ambito bancario (alla rilevazione hanno aderito 340 banche). Dall’esito dell’approfondimento è emerso che l’atteggiamento delle banche in merito alla circolazione delle informazioni non è omogeneo.
Nel provvedimento, il Garante ha indicato una serie di misure riportate, sinteticamente, nella tabella che segue.


Tra le misure di maggior interesse si collocano le due forme di “comunicazione” dell’avvenuta violazione: per la precisione “informazioni all’interessato” e la “comunicazione al Garante”.
In particolare, scopo primario dell’informativa all’interessato è quello di evitare l’amplificazione delle conseguenze derivanti dall’avvenuta violazione.
E’ sempre crescente la diffusione di situazioni in cui una tempestiva comunicazione può risultare particolarmente efficace, anche in ambiti diversi da quello bancario. Si pensi ai danni potenzialmente perpetrati ai consumatori per via del ritardo con cui nel settore entertainment, Sony ha comunicato l’avvenuta violazione del Playstation Network.
Sempre nell’ambito del punto 5 del provvedimento, non è felice la scelta di utilizzare da un lato la locuzione “senza ritardo” e dall’altro l’avverbio “tempestivamente” suscitando dubbi sul perché sia stata adottata questa diversa formulazione.
Tuttavia i due istituti hanno ruoli e scopi differenti, e diversa è la soglia stessa di attivazione della misura:
• una va adottata innanzi a qualsiasi trattamento illecito noto alla banca,
• l’altra difronte ad accertate violazioni “di particolare rilevanza per la qualità o la quantità di dati coinvolti e/o il numero di clienti interessati, dalle quali derivino la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata dei dati della clientela”.
Infine, è bene evidenziare come il provvedimento, pronunciato ex art. 154, comma 1, lett. c), distingua tra misure necessarie e misure opportune. Ed è proprio in questa parte del provvedimento che l’estensore riduce la portata delle misure relative ad “informazioni all’interessato” e “comunicazione al Garante”, sottolineandone il carattere dell’opportunità.
Per concludere, malgrado quanto sostenuto nel corso di questa breve nota al provvedimento, è giusto evidenziare come esso metta a nudo le debolezze e il malcostume di un sistema che, nell’immaginario collettivo, veniva ritenuto santuario della riservatezza. Inoltre vengono, opportunamente, tracciate alcune misure finalizzate a ridurre l’eterogeneità nell’approccio alle problematiche in oggetto e viene favorito un incremento del livello di controllo rispetto ad interrogazioni del sistema informativo che, fino ad oggi, passavano inosservate agli strumenti di monitoraggio, in uso in ambito bancario.
Enhanced by Zemanta

Comments

Popular posts from this blog

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro

Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020. Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19” Adottata il 19 marzo 2020 [...] 1.2 Nel contesto lavorativo , il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali del...

Samsung, LG, Apple ... per molti di noi basta Zopo ...

Spesso ci si lascia trascinare dalle campagne di marketing, lasciando che queste offuschino la nostra capacità di giudizio. Questo gioca 2 volte a nostro sfavore: 1) a causa della sindrome da Geek, ci facciamo andare bene caratteristiche che non sono realmente innovative; 2) spendiamo i nostri soldi in modo non sempre coerente con le nostre esigenze. Un giro su questo sito ( www.zopomobile.it ) e sui diversi modelli proposti, può farci risparmiare un po' di soldi con, tutto sommato, poche rinunce. Direte voi: ma la qualità e l'innovazione delle Big non sono paragonabili . Allora io vi rispondo: ma il baraccone che sta mettendo su Samsung per poi cercare di venderci il Galaxy S4 con un processore 4 core quando qualcuno, nel mondo, allo stesso prezzo, avrà la versione octa core, non è indegno? Oppure i "re-styling" di Apple che aggiunge un centimetro di lunghezza all' iPhone 4s e lo rivende come "nuovo" ... valgono i 700 eu...

Telemarketing, call center e regole disattese

Oggi mi sono imbattuto in questa notizia . I Call center potranno, se passa questo emendamento, contare su un'ulteriore proroga (si veda il comma 6) del famigerato decreto (poi convertito in legge) che a febbraio 2009 concesse l'uso dei dati personali per attività di teleselling fino al dicembre 2009 introducendo questo articolo: "1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005". Eppure nel marzo del 2009 il Garante, proprio per far fronte a quella cha aveva definito come una “selvaggia aggressione”, aveva promulgato un ulteriore provvedimento sfruttando i poteri riconosciuti alle autorità amministrative...