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Nuove regole sulla data breach notification per Telco & ISP



La Commissione europea presenta nuove regole sulla data breach notification di Telco e Internet Service Provider.

Il 26 giugno 2013, è stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un nuovo regolamento della Commissione che si rivolge, appunto, ad operatori di telecomunicazioni (telecom) e ad Internet Service Provider (ISP), indicando che cosa debba essere fatto in caso di “perdita, furto o altra compromissione” di dati personali dei clienti.
Lo scopo delle nuove norme è quello di consentire alle imprese, che operano in più di un paese dell'Unione europea, un approccio “paneuropeo” da tenersi in caso di data breach.

E’ noto che sin dal 2011, le Teleco e gli ISP hanno avuto l’obbligo, ai sensi del Regolamento “e-privacy” 2011, di comunicare alle Autorità nazionali per la protezione dei dati e a tutti gli interessati “colpiti” dalla violazione di sicurezza, le violazioni di dati personali verificatesi.

Tuttavia il Regolamento 2011 era carente con riguardo alla tempistica per procedere alla notifica delle violazioni. 

Secondo il nuovo regolamento, le aziende saranno tenute a comunicare la violazione dei dati personali all'Autorità nazionale competente entro 24 ore dal rilevamento della violazione, al fine di circoscriverne al massimo gli effetti. Nell’impossibilità di fornire un’informativa completa entro tale termine, si dovrà procedere ad una notifica "iniziale" (ovvero allo stato delle informazioni di cui si dispone) entro 24 ore mentre il resto delle informazioni (carenti in prima istanza) potranno essere comunicate entro 3 giorni.

L'allegato 1 del regolamento individua le informazioni che devono essere contenute nella notifica della violazione all'Autorità nazionale competente.

Nel valutare se procedere alla notificazione agli interessati delle violazioni avvenute, le società devono tenere in considerazione:
  1. la natura e il contenuto dei dati compromessi, in particolare quando i dati riguardino le informazioni finanziarie, i dati di localizzazione, i file di log di internet, la cronologia della navigazione, i dati delle e-mail e le liste delle chiamate dettagliate;
  2. le probabili conseguenze della violazione per l’interessato, e se
  3. i dati siano stati rubati o siano in possesso di un terzo non autorizzato.

L'allegato 2 del regolamento individua le informazioni che devono essere contenute nella notifica della violazione all’interessato.


Il Regolamento entrerà in vigore il 25 agosto 2013 e non necessita di una norma attuativa, avendo effetto diretto in ciascuno Stato membro.

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