Skip to main content

Robinson list

L'articolo sulle telefonate promozionali (il 20-bis, reperibile qui) inserito nel ddl. 1784 di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, sulla questione della proroga dei termini di utilizzabilità dei numeri telefonici, è stato approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre ed è diventato legge.
La notizia, una vera e propria "bomba", è stata subito commentata da Mauro Paissan, membro dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personalI:
"Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi. Ma questi registri non hanno funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti. E comunque molti cittadini, soprattutto gli anziani, troveranno molta difficoltà a manifestare il loro dissenso".
Cosa è successo? In pratica un esercito di aziende potrà utilizzare i numeri telefonici (ma anche indirizzi di posta elettronica, fax) per fini promozionali senza richiedere il preventivo consenso come richiesto dalla Legge secondo la regola dell'opt-in.
A garanzia degli utenti sarà applicato un sistema di opt-out basato sull'iscrizione volontaria ad una c.d. lista definita, per l'appunto "Robinson list": chi non vuole essere disturbato dovrà comunicare i propri dati che saranno inseriti in questa lista che funzionerà come una black list al contrario. Da quel momento ogni "disturbatore" sarà sanzionabile .
Lasciando perdere ogni commento su principi e diritti (costituzionali) che si vanno a far benedire, è leggendo quelle che dovranno essere le regole del registro che vengono i brividi.

Tanto per cominciare sarà il
Garante a dover provvedere alla sua realizzazione: o ricorrendo a mezzi propri (strada impraticabile per i noti motivi di mancanza di personale, competenze tecniche, ecc..) o, molto più probabilmente, affidandone la realizzazione a terzi con esborsi tutti a carico del contribuente...
Poi le modalità tecniche di funzionamento del registro che sono tante, complesse e costose da realizzare :
  • consentire a ciascun utente (secondo ISTAT l'83% degli italiani possiede una linea telefonica fissa...) di chiedere l'iscrizione del numero o dei numeri cui non si intende essere disturbati (non si parla però degli altri strumenti di comunicazione: posta elettronica, fax, mms o sms. se li saranno dimenticati??? ) anche in via telematica o telefonica (quindi altri costi per siti web "trusted", call center dedicati o formazione per i dipendenti di call center tradizionali, ecc.);
  • consentire l'accesso al registro (che, a questo punto, si può ipotizzare solo via web) al singolo profilo utente
  • impedire la modifica dei contenuti, visto che chiunque vende servizi dovrà accedervi per verificare che il signor Tizio non abbia detto no all'uso del proprio telefono
  • prevedere il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi che a me ricordano tanto le regole per gli amministratori di sistema, con ulteriori esborsi per attività di monitoring e di log management serio.
  • garantire l'immodificabilità dei dati e la possibilità di revocare l'iscrizione al registro in ogni momento.
E per le aziende che i trattamenti li effettuano quali regole ha pensato il nostro legislatore? Garantire (sic!) la presentazione dell’identificazione della linea chiamante (forse così le persone risponderanno di più non di meno!!!) e fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilita` e sulle modalita` di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti (futuri, perchè un primo giro di valzer pubblicitario adesso è proprio garantito per legge!!!).

Insomma un bel pasticcio che azzera anni di battaglie fatte dal Garante per ripristinare un minimo di legalità, prevede
alti costi per la sua realizzazione, zero garanzie per i cittadini e molti, davvero troppi, vantaggi per le aziende private.

Comments

  1. Caro bloggista:

    - leggi meglio: i costi vanno a carico delle imprese interessate;
    - guardati intorno: quanto bene funziona il sistema opt-in ancora vigente in Italia?
    - sei giurista? l'alternativa opt-in/opt-out è prevista a monte dal diritto comunitario;
    - informati: funziona così male in Gran Bretagna, Francia, Belgio, Spagna ecc.? In realtà, pare che le imprese rompano di meno.
    - Paissan di privacy ne sa poco.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sicurezza biometrica e legge: istruzioni per l'uso

Nel tempo si susseguono e si inseguono molte mode, alcune parole chiave e alcuni concetti che sono considerati sinonimo di novità, di miglioramento, di incremento della sicurezza. Tra questi concetti alberga a buon diritto anche la biometria. Oggi un lettore biometrico è sinonimo di maggior sicurezza, di avvenirismo e progresso. Come sempre, occorre capire  qual è l'oggetto della tutela  a cui presidio poniamo un sistema biometrico e sulla base della risposta a questa domanda, pensare se effettivamente la biometria rappresenti una soluzione e a quali condizioni. Molte realtà, non solo in ambito privato ma anche pubblico, stanno valutando la possibilità di adottare soluzioni di tipo biometrico. Cosa occorre fare per realizzare un sistema che sia efficiente (ovvero che consenta di perseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti), ma anche necessario (ossia non mero frutto di suggestioni ma il risultato di un'adeguata ponderazione)? read more  on...

Nuove regole sulla data breach notification per Telco & ISP

La Commissione europea presenta nuove regole sulla data breach notification di Telco e Internet Service Provider. Il 26 giugno 2013, è stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un nuovo regolamento della Commissione che si rivolge, appunto, ad operatori di telecomunicazioni (telecom) e ad Internet Service Provider (ISP), indicando che cosa debba essere fatto in caso di “perdita, furto o altra compromissione” di dati personali dei clienti. Lo scopo delle nuove norme è quello di consentire alle imprese, che operano in più di un paese dell'Unione europea, un approccio “paneuropeo” da tenersi in caso di data breach. E’ noto che sin dal 2011, le Teleco e gli ISP hanno avuto l’obbligo, ai sensi del Regolamento “e-privacy” 2011, di comunicare alle Autorità nazionali per la protezione dei dati e a tutti gli interessati “colpiti” dalla violazione di sicurezza, le violazioni di dati personali verificatesi. Tuttavia il Regolamento 2011 era carent...

Open data e trasparenza: consultazione on line sulle nuove linee guida del patrimonio pubblico in Italia scadenza 9 ottobre

Le nuove linee guida 2016 per la valorizzazione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni: al via la consultazione pubblica C’è tempo fino al 9 ottobre per partecipare alla consultazione pubblica sulle nuove “Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni” che aggiornano le linee guida pubblicate nel 2014. Rispetto al precedente documento, le linee guida 2016 vogliono essere uno strumento di lavoro di ancora più facile lettura con risposte, suggerimenti organizzativi e azioni pratiche da fare per ottimizzare gli sforzi fatti finora. Secondo le nuove linee guida, sarà più facile per le pubbliche amministrazioni: strutturare una architettura dei dati pubblici, pubblicare dati di qualità, secondo gli standard ISO/IEC 25012 e 25024, avere indicazioni utili per le licenze open di riferimento, nonché un modello organizzativo per avere una gestione dei dati ageduata agli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea. ...