Skip to main content

La tirannia del titolare del trattamento



Con il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è stata introdotta una normativa che, in realtà, semplifica molti aspetti nel settore, ma che una parte consistente – e non necessariamente autorevole – di coloro che hanno esposizione sui media e sui social, ha voluto battezzare come pietra miliare della privacy, presentandola, peraltro, come contorta e pericolosa in termini sanzionatori.
Molti dei tratti caratteristici del GDPR riguardano il metodo; quando, nel corso di una delle mie lezioni,  illustro il Regolamento, sono solito disegnare una linea, sulla quale, ad un dato punto, traccio una tacca: ciò, per spiegare che il GDPR, rispetto alla direttiva e alle relative norme attuative, sposta in avanti il momento del controllo (la tacca, appunto), comunicando a chi lo deve applicare: “implementa la sicurezza dei dati come ritieni opportuno, poi l’Autorità o l’interessato condurranno i propri controlli o eserciteranno i propri diritti”.
Ai fini del GDPR non è rilevante se la tua password sia di otto caratteri o di dodici, l’importante è che il tuo sistema non venga violato o, per lo meno, che il sistema sia pensato per abbattere i rischi che incombono sui trattamenti dei dati personali e, quindi, sui diritti fondamentali degli interessati.
Nel caso del rapporto tra un titolare e i terzi che trattano i dati, operando per lui, con lui, al suo posto, ho osservato un fenomeno che desta qualche preoccupazione: è come se si creasse una sorta di cortocircuito, tale per cui, nel rapporto con i terzi, viene individuata la maggior vulnerabilità/fonte di criticità dell’intero sistema.
Il titolare, perfetto e preciso nel proprio sistema di trattamento dei dati, vuole evitare che un terzo, pasticcione, rappresenti un “buco” – e possa quindi costituire un pericolo – nella propria muraglia di sicurezza.
D’altro canto, il Titolare cerca di semplificare (ma in modo grossolano), standardizzando, senza prima analizzare adeguatamente i trattamenti al fine di distinguere tra quelli condotti in prima persona e quelli condotti attraverso terzi.
Sovente, quando mi trovo a supportare enti che sono nella posizione di “Responsabili del trattamento”, mi capita che mi venga sottoposta la corrispondenza proveniente dai diversi Titolari, o presunti tali, contenente proposte di “accordo”, ove il titolare chiede al Responsabile di rendergli noto quali dati tratta e quali trattamenti conduce, oppure impone l’adozione della cifratura del dato, pur in presenza di trattamenti a basso rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
Altro errore ricorrente – che sembra dettato dalla paura, dall’arroganza o, forse, dall’ignoranza – è quello per cui - continua a leggere su ictsecuritymagazine.com -

Comments

Popular posts from this blog

Sicurezza biometrica e legge: istruzioni per l'uso

Nel tempo si susseguono e si inseguono molte mode, alcune parole chiave e alcuni concetti che sono considerati sinonimo di novità, di miglioramento, di incremento della sicurezza. Tra questi concetti alberga a buon diritto anche la biometria. Oggi un lettore biometrico è sinonimo di maggior sicurezza, di avvenirismo e progresso. Come sempre, occorre capire  qual è l'oggetto della tutela  a cui presidio poniamo un sistema biometrico e sulla base della risposta a questa domanda, pensare se effettivamente la biometria rappresenti una soluzione e a quali condizioni. Molte realtà, non solo in ambito privato ma anche pubblico, stanno valutando la possibilità di adottare soluzioni di tipo biometrico. Cosa occorre fare per realizzare un sistema che sia efficiente (ovvero che consenta di perseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti), ma anche necessario (ossia non mero frutto di suggestioni ma il risultato di un'adeguata ponderazione)? read more  on...

Peppermint 2 ... Logistep SA raccoglie, segretamente, gli IP degli user delle reti p2p

Il caso è nato dal fatto che, su incarico di alcune case discografiche (e non solo) Logistep SA ha iniziato ad acquisire, nell'ambito delle reti p2p, gli indirizzi IP degli user coinvolti nell'attività di file sharing . In seguito alla raccolta di queste informazioni venivano avviati procedimenti penali finalizzati alla conoscenza degli estremi identificativi degli user stessi (in virtù del diritto alla consultazione degli atti) e alla conseguente richiesta di risarcimento in ambito civilistico. Conseguendone l'elusione del segreto delle comunicazioni, applicabile senza eccezioni nel diritto privato, e che può essere sciolto soltanto nell'ambito di un procedimento penale. L'IFPDT (l'Autorità per la protezione dei dati nella Confederazione Elvetica) giudicando questa pratica abusiva, in particolare perché l'utente interessato non è a conoscenza del trattamento di dati personali, come invece esige la legge sulla protezione dei dati, chiede in una raccomandazi...

La privacy è un costo! Occulto?

Sulla risposta che molti addetti ai lavori conoscono bene quando devono convincere riluttanti Responsabili aziendali a mettersi in regola si è interrogato, sul numero di luglio della newsletter Crypto-Gram (la versione italiana curata dall'azienda Communication Valley è disponibile qui ), uno dei guru mondiali dell'IT Security: Bruce Sheiner. Sheiner parte da una constatazione che chi fa questo mestiere per professione non può che condividere: le aziende spendono i propri soldi mal volentieri per adeguarsi alla privacy (sia essa obbligo di legge o esigenza aziendale connessa con altre esigenze) semplicemente perché è costoso e una buona fetta di tale spesa viene assorbita dai meccanismi di conformità e non serve al miglioramento effettivo della privacy di nessuno . Sheiner spiega in modo convincente le ragioni che sottendono a questo modo di vedere la privacy: le entità a cui affidiamo i nostri dati spesso non hanno grandi incentivi per rispettarla. Un esempio su tutti...