Il 14 maggio 2009, il Garante ha emesso un provvedimento ai sensi dell'art. 13, comma, 5, lett. c), del Codice privacy.
In questo provvedimento il Garante stabilisce che:
sussistono gli elementi secondo i quali comporterebbe "manifesta sproporzione, per le società che operano nel settore delle informazioni commerciali, dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali".
In altre parole
Questo provvedimento individua, quale modalità appropriata per rendere l’informativa:
1) la pubblicazione di un'unica informativa, ad opera dell'associazione, su Pagine gialle e Pagine bianche (sia in formato cartaceo che web, su quest'ultimo si individuano anche le misure del banner: banner leaderboard, 728x90 pixel).
2) la permanente pubblicazione da parte di ciascuna delle società associate ad Ancic dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice sul proprio sito web, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione.
Mentre l'ANCIC, dovrà tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale, alla medesima aderenti, presente sul proprio sito web.
Questo provvedimento procede nella direzione della semplificazione, anche se in qualche modo si pone in forte contrasto con tante pronunce, precedenti, della stessa Autorità. Il problema non verte sull'adempimento dell'informativa che sembrerebbe logico agevolare ma sul fatto che i dati raccolti da queste società, così emerge dal provvedimento, hanno origine da elenchi, pubblici, costituiti per tutt'altra finalità rispetto a quella per la quale verranno utilizzate dagli associati ANCIC.
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