Skip to main content

Novità per le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito, associate all'ANCIC

Il 14 maggio 2009, il Garante ha emesso un provvedimento ai sensi dell'art. 13, comma, 5, lett. c), del Codice privacy.
In questo provvedimento il Garante stabilisce che:
sussistono gli elementi secondo i quali comporterebbe "manifesta sproporzione, per le società che operano nel settore delle informazioni commerciali, dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali".
In altre parole
Questo provvedimento individua, quale modalità appropriata per rendere l’informativa:
1) la pubblicazione di un'unica informativa, ad opera dell'associazione, su Pagine gialle e Pagine bianche (sia in formato cartaceo che web, su quest'ultimo si individuano anche le misure del banner: banner leaderboard, 728x90 pixel).
2) la permanente pubblicazione da parte di ciascuna delle società associate ad Ancic dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice sul proprio sito web, adeguatamente evidenziata in autonomi riquadri e di immediata consultazione.
Mentre l'ANCIC, dovrà tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale, alla medesima aderenti, presente sul proprio sito web.

Questo provvedimento procede nella direzione della semplificazione, anche se in qualche modo si pone in forte contrasto con tante pronunce, precedenti, della stessa Autorità. Il problema non verte sull'adempimento dell'informativa che sembrerebbe logico agevolare ma sul fatto che i dati raccolti da queste società, così emerge dal provvedimento, hanno origine da elenchi, pubblici, costituiti per tutt'altra finalità rispetto a quella per la quale verranno utilizzate dagli associati ANCIC.

Comments

Popular posts from this blog

China data protection framework evolution

Il 1 giugno 2012 il MIIT (Ministro dell'Industria e dell'Information Technology) ha evidenziato l'adozione di un aggiornamento normativo, attualmente sottoposto a pubblica consultazione (in scadenza il 6 luglio 2012), che attiene la  raccolta e l'alterazione delle informazioni personali degli utenti. In esso  viene dato un giro di vite ad alcuni abusi perpetrati da parte dei produttori di telefonini (o comunque di mobile device) e degli Online Content Providers. Il provvedimento parte dalla constatazione che, accanto alla crescente diffusione di mobile device, è invalsa l'abusiva attività di commercio delle informazioni che riguardano l'utente finale, abbinata alla pre-installazione (già dalla "fabbrica") di "malware designed to siphon the users' mobile phone balance overtime". L'emendamento proibisce ai destinatari (manufacturer e OCP) di pre-installare ovvero fornire altrimenti agli utenti, qualsiasi applicazione che: - c...

Peppermint 2 ... Logistep SA raccoglie, segretamente, gli IP degli user delle reti p2p

Il caso è nato dal fatto che, su incarico di alcune case discografiche (e non solo) Logistep SA ha iniziato ad acquisire, nell'ambito delle reti p2p, gli indirizzi IP degli user coinvolti nell'attività di file sharing . In seguito alla raccolta di queste informazioni venivano avviati procedimenti penali finalizzati alla conoscenza degli estremi identificativi degli user stessi (in virtù del diritto alla consultazione degli atti) e alla conseguente richiesta di risarcimento in ambito civilistico. Conseguendone l'elusione del segreto delle comunicazioni, applicabile senza eccezioni nel diritto privato, e che può essere sciolto soltanto nell'ambito di un procedimento penale. L'IFPDT (l'Autorità per la protezione dei dati nella Confederazione Elvetica) giudicando questa pratica abusiva, in particolare perché l'utente interessato non è a conoscenza del trattamento di dati personali, come invece esige la legge sulla protezione dei dati, chiede in una raccomandazi...

Il Garante si pronuncia su telecomunicazioni e profilazione

Dall’attività ispettiva dell’Autorità sono emerse attività di profilazione prive dei presupposti di legge. Nulla di nuovo sotto il cielo, noi consumatori abbiamo sempre saputo che determinate telefonate, magari accompagnate da improvvise interruzioni della comunicazione nel momento in cui chiedevamo l’origine dei dati trattati dall’operatore, sottendevano che i nostri dati subissero trattamenti – non consentiti – anche molto tempo dopo aver cambiato operatore tlc. In parte noi consumatori dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, diciamo la verità è piuttosto raro che un utente eserciti i diritti previsti dall’art. 7, comma 3, lettere b) e c) del codice privacy, ossia: - la richiesta di “cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge”; - l'attestazione che l’operazione di “cancellazione o trasformazione in forma anonima” sia stata portata a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, “di coloro ai quali i dati sono stati comunica...