Skip to main content

Provvedimento del Garante riguardo i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L’uso delle tecnologie ha, ormai, pervaso ogni settore incrementando notevolmente la circolazione dei supporti informatici contenenti dati e informazioni. La superficialità della maggior parte degli utenti pone in serio pericolo la riservatezza delle informazioni, esempio ricorrente è senz’altro il caso del server di una società di carte di credito che è stato rivenduto, “corredato” di tutte le informazioni dei clienti (nomi, indirizzi, coordinate bancarie, …), sul mercato delle tecnologie rigenerate.

Il provvedimento del Garante della privacy del 13 ottobre 2008 è stato adottato partendo, come spesso accade, dall’osservazione empirica di un uso disinvolto dei supporti di memorizzazione.

Il provvedimento chiarisce, esplicando una funzione didattica, il funzionamento della cancellazione dei dati operata di “default” dal sistema operativo.

In effetti la cancellazione elimina i dati dalla nostra vista ma, nella maggior parte dei casi, non ne determina l’eliminazione definitiva.

Il provvedimento viene espresso ex art. 154, comma 1, lett. h), ovvero al fine di “curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati”.

In questo documento il Garante insiste su due punti, sostenendo in particolare che:

1) chiunque intenda procedere alla dismissione/vendita di materiale contenente dati personali deve avvalersi di strumenti in grado di garantire la cancellazione effettiva dei dati stessi ovvero la loro trasformazione in forma non intelleggibile;

2) i soggetti che si occupano del reimpiego e del riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono assicurarsi dell’inesistenza o della non intelleggibilità dei dati personali contenuti sui supporti ed acquisire, quando possibile, l’autorizzazione alla cancellazione dei dati (o alla loro trasformazione in forma non intelleggibile).

Meritevoli di approfondimento gli allegati al provvedimento stesso che riguardano:

- il reimpiego e il riciclaggio dei supporti;

- le misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati (…).

Comments

Popular posts from this blog

Il provvedimento sugli amministratori di sistema - testo "vigente"

Di seguito le parti del provvedimento che hanno subito modifiche. Legenda: - in rosso barrato le parti sostituite o eliminate; - in verde le parti aggiunte; - in blu le note e le parti "illustrative". Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)

La tirannia del titolare del trattamento

Con il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è stata introdotta una normativa che, in realtà, semplifica molti aspetti nel settore, ma che una parte consistente – e non necessariamente autorevole – di coloro che hanno esposizione sui media e sui social, ha voluto battezzare come pietra miliare della privacy, presentandola, peraltro, come contorta e pericolosa in termini sanzionatori. Molti dei tratti caratteristici del GDPR riguardano il metodo; quando, nel corso di una delle mie lezioni,  illustro il Regolamento, sono solito disegnare una linea, sulla quale, ad un dato punto, traccio una tacca: ciò, per spiegare che il GDPR, rispetto alla direttiva e alle relative norme attuative, sposta in avanti il momento del controllo (la tacca, appunto), comunicando a chi lo deve applicare: “implementa la sicurezza dei dati come ritieni opportuno, poi l’Autorità o l’interessato condurranno i propri controlli o eserciteranno i propri diritti”. Ai fini del GDPR non è rilevante se la tua pass

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Il 21 maggio 2009 è stato adottato il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Di seguito il testo del codice: "Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d’ora in avanti indicate come parti ADOTTANO il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato “Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”. Articolo 1 1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comun