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Data Retention (e gerarchia delle fonti)

Qualche giorno fa leggo queste due cose scritte da zambardino: (qui e qui).

Cosimo Comella (il papà del provvedimento sugli AdS) nel corso di un convegno, organizzato da una struttura denominata PASION ha detto: “Chiunque tra il 2001 e l'inizio del 2008 abbia usato la rete internet deve sapere che tre tra i maggiori fornitori di accesso del paese (Telecom Italia, Vodafone e H3g) hanno registrato tutto il traffico di quegli anni”.

La vita di milioni di utenti passata al setaccio, dati super sensibili conservati per anni non si sa dove messi a disposizione non si sa di chi. Da rabbrividire.

Meno male (sic!) che il Garante, dopo anni di accertamenti, contestazioni e sanzioni ha provveduto con un Provvedimento generale a fermare questa “emorragia” di informazioni.

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo che mi ricordo di quest’altra notizia: nel corso di un procedimento contro ignoti per istigazione a delinquere (sul blog di Beppe Grillo un commentatore anonimo aveva invitato ad uccidere Berlusconi), il PM aveva chiesto ad H3G e a Microsoft di apprendere gli indirizzi IP di destinazione per svelare chi si celava dietro alla minaccia.

Entrambe rispondono che è troppo tardi: hanno cancellato i dati di traffico in forza delle prescrizioni contenute sia in un’apposita prescrizione (H3G) sia del citato provvedimento generale (Microsoft).

Il PM, pur perplesso, chiede l’archiviazione il GIP, invece, non solo contesta i modi dell’avvenuta cancellazione (dopo 60 gg anziché i 12 mesi previsti dalla normativa nazionale ) ma, soprattutto, tira in ballo un'altra spinosissima questione: la gerarchia delle fonti:

Dice il GIP: l’operato della magistratura nel reprimere i reati può trovare solo i limiti imposti dalla leggi e non già quelli dettati da autorità amministrative (come il Garante della Privacy), che in assenza di fondamento legale, non ha alcun titolo per prescrivere alle aziende del settore di conservare per soli due mesi gli indirizzi Ip.

Rimandando ad altro post ogni approfondimento, ritengo opportuno ripartire dalla definizione che Norme in Rete fornisce di Autorità amministrativa indipendente (cui il Garante Privacy appartiene): amministrazione dell'Ordinamento giuridico che agisce in modo indipendente rispetto al Parlamento e al Governo in settori in cui è di particolare rilevanza la figura di un soggetto imparziale rispetto agli interessi pubblici in gioco. I poteri essenzialmente attribuiti a queste autorità sono di regolazione, sorveglianza, controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti che agiscono in questi ambiti .

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