Il caso è nato dal fatto che, su incarico di alcune case discografiche (e non solo) Logistep SA ha iniziato ad acquisire, nell'ambito delle reti p2p, gli indirizzi IP degli user coinvolti nell'attività di file sharing.
In seguito alla raccolta di queste informazioni venivano avviati procedimenti penali finalizzati alla conoscenza degli estremi identificativi degli user stessi (in virtù del diritto alla consultazione degli atti) e alla conseguente richiesta di risarcimento in ambito civilistico. Conseguendone l'elusione del segreto delle comunicazioni, applicabile senza eccezioni nel diritto privato, e che può essere sciolto soltanto nell'ambito di un procedimento penale.
L'IFPDT (l'Autorità per la protezione dei dati nella Confederazione Elvetica) giudicando questa pratica abusiva, in particolare perché l'utente interessato non è a conoscenza del trattamento di dati personali, come invece esige la legge sulla protezione dei dati, chiede in una raccomandazione che la ditta Logistep SA sospenda le proprie ricerche nelle reti peer to peer, fintanto che il legislatore non abbia elaborato una base legale corrispondente.
A seguito della mancata ottemperanza, da parte della Logistep, della suddetta raccomandazione, l'IFPDT ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF).
Con sentenza del 27 maggio 2009, il TAF ha respinto l'azione (pur concordando con il parere dell'IFPDT, il TAF ha attribuito maggiore importanza agli interessi dei titolari di diritti d'autore rispetto agli interessi di protezione dei dati).
Non condividendo tale decisione, l'IFPDT ha adito il Tribunale federale che in data 8 settembre 2010 si è espresso in modo uniforme rispetto a quanto espresso dall'Autorità indipendente nella propria raccomandazione, dando così un segnale contro la tendenza dei privati, che si riscontra anche in altri settori, a svolgere mansioni che competono chiaramente allo Stato.
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