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IL BEL 'PAESONE' COSTRINGE IL GARANTE A METTERE DEI PALETTI ALL'ATTIVITA' DI INQUIRY SELVAGGIO IN AMBITO BANCARIO

Scorrendo il provvedimento del 12 maggio (prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario) e le motivazioni che hanno spinto l’Ufficio del Garante ad adottare un simile provvedimento, sembra di ritornare improvvisamente alla prima metà del secolo.
Precisamente, sembra di ritornare a quando le rivelazioni degli adolescenti nel segreto del confessionale venivano riferite ai genitori affinchè adottassero le opportune “contromisure” educative.
In una delle occasioni oggetto di reclamo al Garante, un cittadino (provvedimento del 28 maggio 2009) ha lamentato l'illecita comunicazione al proprio padre, di informazioni bancarie a sé riferite da parte della filiale di Intesa SanPaolo. Tale comunicazione sarebbe avvenuta a seguito della convocazione del padre dell’interessato presso l'istituto bancario – per il tramite della polizia municipale del comune di residenza –, il quale, "messo a conoscenza di una grave situazione debitoria in capo al figlio, con tanto di indicazioni di cifre di scoperto e del dettaglio di tutti i movimenti del CC in oggetto", provvedeva a pagare i titoli in scadenza.
Per non parlare dell’uso (se vogliamo ancora più grave) che in alcuni casi è stato fatto delle informazioni assunte con indebito accesso e poi utilizzate per scopi personali.
Sul punto, il Garante, nel provvedimento, relaziona che: “Con istanze rivolte all'Autorità, numerosi interessati hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza che dati personali a loro riferiti (in specie, informazioni bancarie), conservati nei data base di alcune banche con le quali avevano instaurato rapporti contrattuali, erano stati oggetto di indebito accesso, verosimilmente da parte di alcuni dipendenti, i quali, successivamente, li avrebbero comunicati a terzi che li avrebbero utilizzati per scopi personali e, segnatamente, in vista di una loro produzione in giudizio (di norma, in separazioni giudiziali e procedure esecutive, in particolare, in pignoramenti presso terzi)”.
Questo quadro ha indotto il Garante a procedere con un approfondimento, consistente nell’allestimento di un questionario e nella sua sottoposizione a soggetti appartenenti all’ambito bancario (alla rilevazione hanno aderito 340 banche). Dall’esito dell’approfondimento è emerso che l’atteggiamento delle banche in merito alla circolazione delle informazioni non è omogeneo.
Nel provvedimento, il Garante ha indicato una serie di misure riportate, sinteticamente, nella tabella che segue.


Tra le misure di maggior interesse si collocano le due forme di “comunicazione” dell’avvenuta violazione: per la precisione “informazioni all’interessato” e la “comunicazione al Garante”.
In particolare, scopo primario dell’informativa all’interessato è quello di evitare l’amplificazione delle conseguenze derivanti dall’avvenuta violazione.
E’ sempre crescente la diffusione di situazioni in cui una tempestiva comunicazione può risultare particolarmente efficace, anche in ambiti diversi da quello bancario. Si pensi ai danni potenzialmente perpetrati ai consumatori per via del ritardo con cui nel settore entertainment, Sony ha comunicato l’avvenuta violazione del Playstation Network.
Sempre nell’ambito del punto 5 del provvedimento, non è felice la scelta di utilizzare da un lato la locuzione “senza ritardo” e dall’altro l’avverbio “tempestivamente” suscitando dubbi sul perché sia stata adottata questa diversa formulazione.
Tuttavia i due istituti hanno ruoli e scopi differenti, e diversa è la soglia stessa di attivazione della misura:
• una va adottata innanzi a qualsiasi trattamento illecito noto alla banca,
• l’altra difronte ad accertate violazioni “di particolare rilevanza per la qualità o la quantità di dati coinvolti e/o il numero di clienti interessati, dalle quali derivino la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata dei dati della clientela”.
Infine, è bene evidenziare come il provvedimento, pronunciato ex art. 154, comma 1, lett. c), distingua tra misure necessarie e misure opportune. Ed è proprio in questa parte del provvedimento che l’estensore riduce la portata delle misure relative ad “informazioni all’interessato” e “comunicazione al Garante”, sottolineandone il carattere dell’opportunità.
Per concludere, malgrado quanto sostenuto nel corso di questa breve nota al provvedimento, è giusto evidenziare come esso metta a nudo le debolezze e il malcostume di un sistema che, nell’immaginario collettivo, veniva ritenuto santuario della riservatezza. Inoltre vengono, opportunamente, tracciate alcune misure finalizzate a ridurre l’eterogeneità nell’approccio alle problematiche in oggetto e viene favorito un incremento del livello di controllo rispetto ad interrogazioni del sistema informativo che, fino ad oggi, passavano inosservate agli strumenti di monitoraggio, in uso in ambito bancario.
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