Skip to main content

Nuove regole sulla data breach notification per Telco & ISP



La Commissione europea presenta nuove regole sulla data breach notification di Telco e Internet Service Provider.

Il 26 giugno 2013, è stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un nuovo regolamento della Commissione che si rivolge, appunto, ad operatori di telecomunicazioni (telecom) e ad Internet Service Provider (ISP), indicando che cosa debba essere fatto in caso di “perdita, furto o altra compromissione” di dati personali dei clienti.
Lo scopo delle nuove norme è quello di consentire alle imprese, che operano in più di un paese dell'Unione europea, un approccio “paneuropeo” da tenersi in caso di data breach.

E’ noto che sin dal 2011, le Teleco e gli ISP hanno avuto l’obbligo, ai sensi del Regolamento “e-privacy” 2011, di comunicare alle Autorità nazionali per la protezione dei dati e a tutti gli interessati “colpiti” dalla violazione di sicurezza, le violazioni di dati personali verificatesi.

Tuttavia il Regolamento 2011 era carente con riguardo alla tempistica per procedere alla notifica delle violazioni. 

Secondo il nuovo regolamento, le aziende saranno tenute a comunicare la violazione dei dati personali all'Autorità nazionale competente entro 24 ore dal rilevamento della violazione, al fine di circoscriverne al massimo gli effetti. Nell’impossibilità di fornire un’informativa completa entro tale termine, si dovrà procedere ad una notifica "iniziale" (ovvero allo stato delle informazioni di cui si dispone) entro 24 ore mentre il resto delle informazioni (carenti in prima istanza) potranno essere comunicate entro 3 giorni.

L'allegato 1 del regolamento individua le informazioni che devono essere contenute nella notifica della violazione all'Autorità nazionale competente.

Nel valutare se procedere alla notificazione agli interessati delle violazioni avvenute, le società devono tenere in considerazione:
  1. la natura e il contenuto dei dati compromessi, in particolare quando i dati riguardino le informazioni finanziarie, i dati di localizzazione, i file di log di internet, la cronologia della navigazione, i dati delle e-mail e le liste delle chiamate dettagliate;
  2. le probabili conseguenze della violazione per l’interessato, e se
  3. i dati siano stati rubati o siano in possesso di un terzo non autorizzato.

L'allegato 2 del regolamento individua le informazioni che devono essere contenute nella notifica della violazione all’interessato.


Il Regolamento entrerà in vigore il 25 agosto 2013 e non necessita di una norma attuativa, avendo effetto diretto in ciascuno Stato membro.

Comments

Popular posts from this blog

La tirannia del titolare del trattamento

Con il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è stata introdotta una normativa che, in realtà, semplifica molti aspetti nel settore, ma che una parte consistente – e non necessariamente autorevole – di coloro che hanno esposizione sui media e sui social, ha voluto battezzare come pietra miliare della privacy, presentandola, peraltro, come contorta e pericolosa in termini sanzionatori. Molti dei tratti caratteristici del GDPR riguardano il metodo; quando, nel corso di una delle mie lezioni,  illustro il Regolamento, sono solito disegnare una linea, sulla quale, ad un dato punto, traccio una tacca: ciò, per spiegare che il GDPR, rispetto alla direttiva e alle relative norme attuative, sposta in avanti il momento del controllo (la tacca, appunto), comunicando a chi lo deve applicare: “implementa la sicurezza dei dati come ritieni opportuno, poi l’Autorità o l’interessato condurranno i propri controlli o eserciteranno i propri diritti”. Ai fini del GDPR non è rilevante se la...

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro

Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020. Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19” Adottata il 19 marzo 2020 [...] 1.2 Nel contesto lavorativo , il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali del...

Data Breach "istituzionale" nel Regno Unito ... HSCIC chiede il consenso per nulla ...

Un recente provvedimento dell'Information Commissioner's Office ( https://ico.org.uk/ ) ha reso manifesto un timore che da anni serpeggia nel Regno Unito (e non solo) e che è al centro dei confronti tra le associazioni a tutela degli assistiti/pazienti/interessati al trattamento. Dal documento citato, si rileva che il "Garante" britannico è stato interessato di un'anomalia legata alla possibilità che l'assistito esprima il proprio consenso al trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quella di cura ... In particolare, nel gennaio 2014, il HSCIC ha offerto ai pazienti la possibilità di esercitare lo opt-out, attraverso la "type 2 objection", scegliendo così se negare o meno l'uso delle proprie informazioni confidenziali per "uses other than direct care" ... Il disservizio alla base dell'incidente è consistito nel non dare corrispondenza tra la scelta proposta al paziente e l'effetto sul trattamento dei d...