Skip to main content

Fascicolo sanitario elettronico ... aka EHR

Il 22 maggio u.s. il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il Parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di fascicolo sanitario elettronico (di seguito, anche, DPCM sul FSE).

Dopo un lunghissimo lavoro di confronto tra le parti coinvolte, in relazione alle esigenze reali ma anche ai principi a tutela dei dati personali, dopo molte riunioni che hanno visto i soggetti citati nel provvedimento confrontarsi costruttivamente (presumiamo), il tanto agognato DPCM sul Fascicolo sanitario elettronico ottiene il "parere favorevole" da parte dell'Autorità Garante, ormai, nessun altro elemento (se non quelli formali necessari all'adozione del DPCM) lo dovrebbe separare da una tempestiva pubblicazione.

Di certo non sono mancate la scaramucce ai piani alti, al punto da vedere "soppressa" in fase di conversione del decreto 179, e questa al Garante non è proprio andata giù, la frase che, in origine, escludeva dal trattamento per finalità di ricerca e di programmazione sanitaria, "i documenti clinici".

La regolamentazione del FSE, nei suoi diversi componenti, ultimo non ultimo la c.d. interoperabilità, rappresenta un mattone importante sul cammino dell'introduzione dell'eHealth in Italia (naturalmente moltissimo resta ancora da fare).

In attesa della pubblicazione 'urbi et orbi' del testo finale, possiamo dire che:

- il doppio consenso, all'alimentazione e alla consultazione;
- l'informativa dettagliata;
- l'interoperabilità dei fascicoli a livello nazionale (oltrechè come nelle previsioni di cui al d.l. 179/2012, a livello europeo);
- il notevole livello di sicurezza imposto ai trattamenti delle informazioni contenute nei fascicoli;
- l'introduzione del profilo sanitario sintetico;
- l'introduzione della data breach notification (che va effettuata dal titolare entro una settimana dal verificarsi dell'evento);
- ...

questi e molti altri fattori, rappresentano elementi di sicuro interesse e un indubbio incremento della possibilità di disporre, specie per finalità di cura, di informazioni rilevanti (per le quali potrebbe occorrere un'attività, di volta in volta, molto dispendiosa, se non altro in termini di tempo), senza trascurare la tutela della riservatezza dell'assistito.

Non mancano elementi che, da assistito ritengo molto positivi ma da addetto ai lavori trovo che impoveriscano molto il significato stesso del "fascicolo", si pensi alla facoltà di non alimentare il fascicolo oppure al c.d. "oscuramento dell'oscuramento" (nei casi in cui un evento clinico non sono visibile, il medico non si deve accorgere che sono è stato nascosto, insomma non basta mettere un 'omissis', occorre far credere che l'informazione non è affatto presente), che renderanno gli elementi disponibili al medico che vi accede: incerti e lacunosi.

Infine, il Garante avanza, in chiusura di parere, il suo esplicito tentativo di introdurre, in anticipo sul Regolamento europeo, la figura del "Responsabile della protezione dei dati" (che in molti conoscono con il nome più "commerciale" di "Privacy officier") e puntualizza che, malgrado sul punto non sia stato ascoltato, non è troppo tardi per pensare all'istituzione sia pure non esplicitata dal DPCM FSE, di una figura di "collegamento" con l'Autorità Garante, specie in caso di "data breach"/"violazioni dei dati".

Aspettiamo il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale, per procedere con un commento più dettagliato.

Di seguito qualche elemento ulteriore per chi sia interessato ad approfondire:
  • - il parere del Garante
Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di fascicolo sanitario elettronico - 22 maggio 2014
  • - il testo disponibile online
DPCM in materia di fascicolo sanitario elettronico
  • - un approfondimento della C4S di Oracle che precorreva alcune soluzioni e, per primo, ha affrontato il tema in modo sia teorico che pratico:






Comments

Popular posts from this blog

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro

Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020. Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19” Adottata il 19 marzo 2020 [...] 1.2 Nel contesto lavorativo , il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali del...

IL BEL 'PAESONE' COSTRINGE IL GARANTE A METTERE DEI PALETTI ALL'ATTIVITA' DI INQUIRY SELVAGGIO IN AMBITO BANCARIO

Scorrendo il provvedimento del 12 maggio (prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario) e le motivazioni che hanno spinto l’Ufficio del Garante ad adottare un simile provvedimento, sembra di ritornare improvvisamente alla prima metà del secolo. Precisamente, sembra di ritornare a quando le rivelazioni degli adolescenti nel segreto del confessionale venivano riferite ai genitori affinchè adottassero le opportune “contromisure” educative. In una delle occasioni oggetto di reclamo al Garante, un cittadino (provvedimento del 28 maggio 2009) ha lamentato l'illecita comunicazione al proprio padre, di informazioni bancarie a sé riferite da parte della filiale di Intesa SanPaolo. Tale comunicazione sarebbe avvenuta a seguito della convocazione del padre dell’interessato presso l'istituto bancario – per il tramite della polizia municipale del comune di residenza –, il quale, "messo a conoscenza di una grave situazione debitoria in capo al figlio, co...

Guida all’utilizzo sicuro dei Social Media per le aziende del Made in Italy

Il 14 marzo 2013 al  Security Summit  di Milano, verrà presentata una pubblicazione che è il frutto del lavoro sinergico del mio Studio e di molti partner Oracle, con il coordinamento prezioso della stessa Oracle attraverso l'opera instancabile di un suo brillante manager. Questo è uno scampolo dell'interessantissimo quaderno: Le norme rilevanti Nel caso in cui un’azienda decida di fare ricorso agli strumenti del Web sociale, dovrà necessariamente tenere nella giusta considerazione alcuni atti normativi per assicurare correttezza e legittimità alla propria presenza sui Social Network. […] Forme di tutela e raccomandazioni legali L’uso dei Social Network è destinato ad incidere su alcuni processi dell’azienda, a prescindere dal fatto che questa abbia o meno intenzione di elaborare e seguire una strategia basata su di essi. Il personale (dirigenti, dipendenti, stagisti e collaboratori in genere) di un’azienda usa, infatti, i Social Network, a prescinde...