Skip to main content

Data Breach "istituzionale" nel Regno Unito ... HSCIC chiede il consenso per nulla ...

Un recente provvedimento dell'Information Commissioner's Office (https://ico.org.uk/) ha reso manifesto un timore che da anni serpeggia nel Regno Unito (e non solo) e che è al centro dei confronti tra le associazioni a tutela degli assistiti/pazienti/interessati al trattamento.
Dal documento citato, si rileva che il "Garante" britannico è stato interessato di un'anomalia legata alla possibilità che l'assistito esprima il proprio consenso al trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quella di cura ...
In particolare, nel gennaio 2014, il HSCIC ha offerto ai pazienti la possibilità di esercitare lo opt-out, attraverso la "type 2 objection", scegliendo così se negare o meno l'uso delle proprie informazioni confidenziali per "uses other than direct care" ...
Il disservizio alla base dell'incidente è consistito nel non dare corrispondenza tra la scelta proposta al paziente e l'effetto sul trattamento dei dati dello stesso.
In realtà quanto accaduto è da imputarsi a un connubio di questioni tecniche unite a limiti di natura normativa che in alcuni casi hanno consigliato il HSCIC di condividere informazioni ritenendo di avere una legittimazione tale da non assecondare la volontà dell'interessato.
Letteralmente, lo ICO riporta che "HSCIC was not able to collect, record or implement the type 2 objections registered by patients with their GPs" (intendendosi, sostanzialmente, per GPs i MMG).
L'evento ha riguardato circa 700.000 pazienti.
Questo esempio ricorda un po' la raccolta differenziata che viene condotta in alcune città italiane, essa inizia prima che esistano i siti di smaltimento dei rifiuti ... ma questa transizione può andare avanti per anni ... in materia di protezione dei dati questo approccio è inaccettabile ...
In seguito al provvedimento del Segretario di Stato, in materia di salute (Direction to HSCIC del 15 aprile 2016), sono stati creati i presupposti  normativi per assolvere alle richieste di opt-out degli interessati.
Tuttavia lo ICO, contro il menzionato comportamento del HSCIC, ha adottato un provvedimento articolato in 7 punti.
Sostanzialmente, lo ICO chiede a HSCIC di provvedere in un arco di tempo compreso tra i 3 e i 6 mesi (non si tratta di un range ma di adempimenti differenti con tempistiche differenti),  
tempi di attuazione della decisione ICO
a rimediare ai comportamenti posti in essere in violazione del Data Protection Act, attraverso l'adozione di procedure che rendano effettiva l'espressione, da parte del paziente, della "type 2 objection", la segnalazione dell'illiceità del trattamento dei dati dei pazienti raccolti tra il 2014 e il 2016, a coloro ai quali sono stati comunicati, nonchè alla distruzione dei data base viziati dal comportamento illecito.
 
Restiamo alla finestra in attesa di sviluppi ...

Comments

Popular posts from this blog

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Il 21 maggio 2009 è stato adottato il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Di seguito il testo del codice: "Le emittenti radiotelevisive pubblica e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, d’ora in avanti indicate come parti ADOTTANO il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato “Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive”. Articolo 1 1. Le parti, ferma la salvaguardia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione in sé e a garanzia del diritto dei cittadini ad essere tempestivamente e compiutamente informati, e ferma altresì la tutela della libertà individuale di manifestazione del pensiero, che implica quella di ricercare, acquisire, ricevere, comun...

Future European privacy framework

Autorità Amministrative indipendenti e gerarchia delle fonti

Torno, come promesso, a parlare di autorità amministrative indipendenti e, per consecutio logica, delle problematiche relative al valore che può attribuirsi ai pronunciamenti nel contesto della gerarchia delle fonti considerato che le due questioni sono, a mio avviso, facce della stessa medaglia. In particolare ad essere oggetto di esame è il difficile equilibrio tra Legge e Provvedimenti del Garante Privacy che, da tempo, è oggetto di controversie interpretative. Basti pensare al Provvedimento di natura prescrittiva sugli Amministratori di sistema: perché alcune indicazioni di natura generale diventano obbligatorie, vincolanti e foriere di sanzioni (penali e civili) per il Titolare che ne ometta l’applicazione quando né il vigente Codice Privacy né altre leggi accennano a questa figura (da non confondersi con l’operatore di sistema di cui alla novellata legge sui crimini informatici)? Per poter dare una risposta vale la pena partire da quanto affermato nel precedente post: l’Autorità...