Skip to main content

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro



Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020.

Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB
Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”
Adottata il 19 marzo 2020
[...]
1.2 Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.

4.  Contesto lavorativo 
•  Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?

Nel caso di specie, è particolarmente pertinente l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.

• Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?

La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.

•  Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?

I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.

•  Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?

I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.

#lavoro #amministratoredelpersonale #humanresources #protezionedati #privacy

Comments

Popular posts from this blog

Data Breach "istituzionale" nel Regno Unito ... HSCIC chiede il consenso per nulla ...

Un recente provvedimento dell'Information Commissioner's Office ( https://ico.org.uk/ ) ha reso manifesto un timore che da anni serpeggia nel Regno Unito (e non solo) e che è al centro dei confronti tra le associazioni a tutela degli assistiti/pazienti/interessati al trattamento. Dal documento citato, si rileva che il "Garante" britannico è stato interessato di un'anomalia legata alla possibilità che l'assistito esprima il proprio consenso al trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quella di cura ... In particolare, nel gennaio 2014, il HSCIC ha offerto ai pazienti la possibilità di esercitare lo opt-out, attraverso la "type 2 objection", scegliendo così se negare o meno l'uso delle proprie informazioni confidenziali per "uses other than direct care" ... Il disservizio alla base dell'incidente è consistito nel non dare corrispondenza tra la scelta proposta al paziente e l'effetto sul trattamento dei d...

La tirannia del titolare del trattamento

Con il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è stata introdotta una normativa che, in realtà, semplifica molti aspetti nel settore, ma che una parte consistente – e non necessariamente autorevole – di coloro che hanno esposizione sui media e sui social, ha voluto battezzare come pietra miliare della privacy, presentandola, peraltro, come contorta e pericolosa in termini sanzionatori. Molti dei tratti caratteristici del GDPR riguardano il metodo; quando, nel corso di una delle mie lezioni,  illustro il Regolamento, sono solito disegnare una linea, sulla quale, ad un dato punto, traccio una tacca: ciò, per spiegare che il GDPR, rispetto alla direttiva e alle relative norme attuative, sposta in avanti il momento del controllo (la tacca, appunto), comunicando a chi lo deve applicare: “implementa la sicurezza dei dati come ritieni opportuno, poi l’Autorità o l’interessato condurranno i propri controlli o eserciteranno i propri diritti”. Ai fini del GDPR non è rilevante se la...

ANAC pubblica l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione

Pubblicato, con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’aggiornamento 2015 al PNA. Di seguito il testo in pdf: Aggiornamento PNA .