Skip to main content

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro



Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020.

Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB
Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”
Adottata il 19 marzo 2020
[...]
1.2 Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.

4.  Contesto lavorativo 
•  Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?

Nel caso di specie, è particolarmente pertinente l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.

• Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?

La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.

•  Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?

I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.

•  Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?

I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.

#lavoro #amministratoredelpersonale #humanresources #protezionedati #privacy

Comments

Popular posts from this blog

La tirannia del titolare del trattamento

Con il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) è stata introdotta una normativa che, in realtà, semplifica molti aspetti nel settore, ma che una parte consistente – e non necessariamente autorevole – di coloro che hanno esposizione sui media e sui social, ha voluto battezzare come pietra miliare della privacy, presentandola, peraltro, come contorta e pericolosa in termini sanzionatori. Molti dei tratti caratteristici del GDPR riguardano il metodo; quando, nel corso di una delle mie lezioni,  illustro il Regolamento, sono solito disegnare una linea, sulla quale, ad un dato punto, traccio una tacca: ciò, per spiegare che il GDPR, rispetto alla direttiva e alle relative norme attuative, sposta in avanti il momento del controllo (la tacca, appunto), comunicando a chi lo deve applicare: “implementa la sicurezza dei dati come ritieni opportuno, poi l’Autorità o l’interessato condurranno i propri controlli o eserciteranno i propri diritti”. Ai fini del GDPR non è rilevante se la...

L’uso della biometria per consentire l’accesso h24 alle cassette di sicurezza

  L’Autorità  Garante, con provvedimento del 12 settembre 2012, ha autorizzato una banca di Bolzano (al termine del procedimento di verifica preliminare) ad adottare un sistema di rilevazione dell’impronta digitale in grado di consentire l’accesso ai clienti del servizio “cassette di sicurezza”, a prescindere dalla presenza del personale dell’Istituto di credito (24 hours). Una semplice soluzione ha abbattuto i rischi e gli impatti in termini di tutela dei dati personali (per di più biometrici) dei clienti. Infatti l’impronta digitale (ovvero il codice numerico/template da essa ricavato) non risiede su un database conservato presso l’istituto di credito ma viene registrata, e criptata, nella smartcard in possesso esclusivo del cliente. Naturalmente ciò non esclude la necessità di rispettare alcuni adempimenti, comunque previsti dal quadro normativo vigente, in particolare all’istituto di credito è stato prescritto di: - informare chiaramente i clienti della possibilità...

Provvedimento del Garante riguardo i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L’uso delle tecnologie ha, ormai, pervaso ogni settore incrementando notevolmente la circolazione dei supporti informatici contenenti dati e informazioni. La superficialità della maggior parte degli utenti pone in serio pericolo la riservatezza delle informazioni, esempio ricorrente è senz’altro il caso del server di una società di carte di credito che è stato rivenduto, “corredato” di tutte le informazioni dei clienti (nomi, indirizzi, coordinate bancarie, …), sul mercato delle tecnologie rigenerate. Il provvedimento del Garante della privacy del 13 ottobre 2008 è stato adottato partendo, come spesso accade, dall’osservazione empirica di un uso disinvolto dei supporti di memorizzazione. Il provvedimento chiarisce, esplicando una funzione didattica, il funzionamento della cancellazione dei dati operata di “default” dal sistema operativo. In effetti la cancellazione elimina i dati dalla nostra vista ma, nella maggior parte dei casi, non ne determina l’eliminazione definitiva. Il...