Skip to main content

Trattamento dati personali in un'epidemia, indicazioni per i datori di lavoro



Quello che segue è un estratto della dichiarazione del CEPD del 19 marzo 2020.

Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB
Estratto della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”
Adottata il 19 marzo 2020
[...]
1.2 Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.

4.  Contesto lavorativo 
•  Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?

Nel caso di specie, è particolarmente pertinente l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.

• Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?

La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.

•  Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?

I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.

•  Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?

I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.

#lavoro #amministratoredelpersonale #humanresources #protezionedati #privacy

Comments

Popular posts from this blog

Peppermint 2 ... Logistep SA raccoglie, segretamente, gli IP degli user delle reti p2p

Il caso è nato dal fatto che, su incarico di alcune case discografiche (e non solo) Logistep SA ha iniziato ad acquisire, nell'ambito delle reti p2p, gli indirizzi IP degli user coinvolti nell'attività di file sharing . In seguito alla raccolta di queste informazioni venivano avviati procedimenti penali finalizzati alla conoscenza degli estremi identificativi degli user stessi (in virtù del diritto alla consultazione degli atti) e alla conseguente richiesta di risarcimento in ambito civilistico. Conseguendone l'elusione del segreto delle comunicazioni, applicabile senza eccezioni nel diritto privato, e che può essere sciolto soltanto nell'ambito di un procedimento penale. L'IFPDT (l'Autorità per la protezione dei dati nella Confederazione Elvetica) giudicando questa pratica abusiva, in particolare perché l'utente interessato non è a conoscenza del trattamento di dati personali, come invece esige la legge sulla protezione dei dati, chiede in una raccomandazi...

China data protection framework evolution

Il 1 giugno 2012 il MIIT (Ministro dell'Industria e dell'Information Technology) ha evidenziato l'adozione di un aggiornamento normativo, attualmente sottoposto a pubblica consultazione (in scadenza il 6 luglio 2012), che attiene la  raccolta e l'alterazione delle informazioni personali degli utenti. In esso  viene dato un giro di vite ad alcuni abusi perpetrati da parte dei produttori di telefonini (o comunque di mobile device) e degli Online Content Providers. Il provvedimento parte dalla constatazione che, accanto alla crescente diffusione di mobile device, è invalsa l'abusiva attività di commercio delle informazioni che riguardano l'utente finale, abbinata alla pre-installazione (già dalla "fabbrica") di "malware designed to siphon the users' mobile phone balance overtime". L'emendamento proibisce ai destinatari (manufacturer e OCP) di pre-installare ovvero fornire altrimenti agli utenti, qualsiasi applicazione che: - c...

Fascicolo sanitario elettronico ... aka EHR

Il 22 maggio u.s. il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il Parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di fascicolo sanitario elettronico (di seguito, anche, DPCM sul FSE). Dopo un lunghissimo lavoro di confronto tra le parti coinvolte, in relazione alle esigenze reali ma anche ai principi a tutela dei dati personali, dopo molte riunioni che hanno visto i soggetti citati nel provvedimento confrontarsi costruttivamente (presumiamo), il tanto agognato DPCM sul Fascicolo sanitario elettronico ottiene il "parere favorevole" da parte dell'Autorità Garante, ormai, nessun altro elemento (se non quelli formali necessari all'adozione del DPCM) lo dovrebbe separare da una tempestiva pubblicazione. Di certo non sono mancate la scaramucce ai piani alti, al punto da vedere "soppressa" in fase di conversione del decreto 179, e questa al Garante non è proprio andata giù, la frase che, in origine, escludeva dal ...